IL TRIBUNALE 
    Rilevato che il Comune  di  Reggio  Emilia  ha  proposto  appello
innanzi a questo tribunale per ottenere la riforma della sentenza  n.
1578/06, emessa dal Giudice di pace di Reggio Emilia  al  termine  di
procedimento ex artt. 23 e ss. della legge n. 689/1981 di opposizione
a verbale di contestazione di violazione del codice della strada; 
    Rilevato che la possibilita' di proporre appello nei  giudizi  di
opposizione ad ordinanza-ingiunzione (ed ai verbali di  contestazione
del codice di circolazione) e'  stata  introdotta  dall'art.  26  del
decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (applicabile - ex art.  27
comma 5 - «alle ordinanze pronunciate ed alle sentenze  pubblicate  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto»),  il
quale ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (che statuiva:  «La  sentenza  e'  inappellabile  ma  e'
ricorribile per cassazione»); 
    Rilevato che l'emanazione  del  decreto  legislativo  2  febbraio
2006, n. 40 («Modifiche al codice di procedura civile in  materia  di
processo di cassazione in funzione nomofilattica e  di  arbitrato,  a
norma dell'articolo 1 , comma 2, della legge 14 maggio 2005, n.  80»)
e'  stata  delegata  dalla  legge  n.  80  del  14  maggio  2005   e,
segnatamente, dall'art. 1, commi 2, 3 e 4; 
    Ritenuto che l'abrogazione dell'ultimo comma dell'art.  23  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, non formi oggetto della  delegazione,
atteso che la stessa era stata conferita per apportare  modificazioni
al codice di procedura civile  e  per  disciplinare  il  processo  di
cassazione (art. 1, comma 2 della legge 14 maggio 2005, n. 80); 
    Ritenuto  che  la  predetta  abrogazione  non  rientri,   nemmeno
implicitamente, nei principi  e  nei  criteri  direttivi  forniti  al
legislatore delegato, il quale  -  come  recita  l'art.  1  comma  3,
lettera a) della legge 14 maggio 2005, n.  80  -  era  investito  del
potere  di  modificare  esclusivamente  il  processo  nel  grado   di
legittimita' e, al  piu',  «la  non  ricorribilita'  immediata  delle
sentenze  che  decidono  di  questioni  insorte  senza  definire   il
giudizio»    (fattispecie     estranea     e     non     assimilabile
all'inappellabilita' delle pronunce nei procedimenti  di  opposizione
ad ordinanza-ingiunzione); 
    Ritenuto  che,  per  quanto  esposto,   la   vigente   disciplina
introdotta a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 26 del  decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 - nella  parte  in  cui  e'  stata
abrogata    l'inappellabilita'    delle     sentenze     -     appaia
costituzionalmente illegittima per violazione del combinato  disposto
degli artt. 76 e  77,  primo  comma  della  Costituzione  (cosiddetto
«eccesso di delega»); 
    Ritenuto che la questione non sia manifestamente  infondata,  che
sia rilevante nel presente giudizio (dato  che  investe  la  potestas
iudicandi del giudice adito e la stessa  ammissibilita'  dell'appello
proposto), che debba essere sollevata ex officio e rimessa al  vaglio
della Corte costituzionale;